La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito, con Sentenza n. 27101/2019 che per le Partite IVA ancora attive è possibile recuperare l’addizionale provinciale, applicata illegittimamente in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria 2008/118/CE, per gli anni 2010 – 2011. L’Italia, in risposta alla Commissione Europea, abolì infatti l’addizionale con D.lgs. 68/2011 con decorrenza dal 1° gennaio 2012; è stato ora confermato quindi il diritto al rimborso di importi che si configurano come ”indebitamente versati”.

Sempre la Cassazione (Sentenze n. 27099/2019 e 29980/2019) ha stabilito che il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta era esclusivamente il fornitore di energia, il quale addebitava gli oneri corrispondenti al consumatore finale, a titolo di rivalsa, senza quindi agire da sostituto di imposta: ne deriva che il consumatore non ha nessun titolo a procedere direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. I soggetti coinvolti quindi sono tre:

  1. Agenzia delle Dogane che applicava il tributo al fornitore;
  2. Fornitore di energia che disponeva della materia prima, la cedeva al consumatore, emetteva documento fiscale. Era il soggetto obbligato al pagamento dell’addizionale provinciale, che a sua volta recuperava in fattura a titolo di rivalsa.
  3. Consumatore finale, su cui traslava l’onere effettivo.

Ma quanto vale il rimborso?

Le addizionali provinciali negli anni 2010 e 2011, gli ultimi due di applicazione e gli unici due per i quali non sono ancora trascorsi i termini per la prescrizione (10 anni) erano comprese tra 9,30 e 11,4 €/MWh a seconda della provincia di appartenenza; le addizionali venivano applicate sino alla soglia di 200.000 kWh/mese (200 MWh/mese) per ciascun punto di prelievo (Si tenga presente ad esempio che 9.30*200*12(mesi)= 22.320€); Il rimborso massimo per ciascun punto di allaccio è compreso tra 44.640 e 54.720 €.

Cosa proponiamo alle aziende

Premesso che i fornitori energetici hanno l’obbligo giuridico di soddisfare le eventuali richieste da parte dei consumatori finali, la nostra funzione è, attraverso un mandato esclusivo, l’ Invio ai fornitori energetici della richiesta di rimborso delle addizionali provinciali impropriamente corrisposte secondo gli schemi dettati dalle istituzioni vigenti; in caso di inadempienza ulteriore provvediamo, con continua informazione al mandante, procediamo all’avvio della eventuale causa legale in caso di mancato ottenimento del rimborso da parte del fornitore tramite processi già definiti similari alle “Class Action”.

Cosa richiediamo alle aziende

In caso di interesse, le aziende mettono a disposizione la seguente documentazione:

  1. Le bollette energetiche di archivio dei due anni (2010-2011) presi in esame per il rimborso
  2. La visura camerale attuale dell’azienda e, in caso di trasformazione giuridica che ne garantisce la prosecuzione, la visura giuridica esistente nei due anni di riferimento

Con la copertura delle “spese vive di gestione” (quantificabili in base all’entità del rimborso con un massimo di 550€) viene consegnata un documento di analisi preliminare dove si attesta il recuperabile.

In caso di prosecuzione dell’interesse, si stipula del contratto per la richiesta di recupero, ed a titolo di rimborso spese per l’apertura della pratica si richiede un contributo pari ad € 500; nel contratto di stipula viene indicato il nostro compenso legato all’esito positivo del rimborso avuto commisurato in una percentuale sul recuperato.